IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 28, lettera c),  della  legge  20  maggio
2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di  modificazioni  ed
integrazioni  normative  per  il  necessario  coordinamento  con   la
presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi,  negli  atti
aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 ottobre 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 307, quarto comma, dopo le parole: «il  coniuge,»
sono inserite le seguenti: «la parte di un'unione civile tra  persone
dello stesso sesso,»; 
    b) dopo l'articolo 574-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 574-ter. (Costituzione di un'unione civile agli effetti della
legge  penale).  -  Agli  effetti  della  legge  penale  il   termine
matrimonio si intende riferito anche alla costituzione  di  un'unione
civile tra persone dello stesso sesso. 
  Quando la legge  penale  considera  la  qualita'  di  coniuge  come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un  reato  essa
si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra  persone
dello stesso sesso. »; 
    c) all'articolo 649, primo comma, dopo il numero 1)  e'  inserito
il seguente: «1-bis. della parte dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso;»; 
    d) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole: «del  coniuge
legalmente separato»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  della  parte
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel  caso  in  cui
sia  stata  manifestata   la   volonta'   di   scioglimento   dinanzi
all'ufficiale  dello  stato  civile  e   non   sia   intervenuto   lo
scioglimento della stessa». 
 
                
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  28,  della
          legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle  unioni
          civili tra persone dello stesso sesso  e  disciplina  delle
          convivenze): 
              «28. Fatte salve le disposizioni di cui  alla  presente
          legge, il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in materia di  unione  civile  tra
          persone  dello  stesso  sesso  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) adeguamento alle previsioni della  presente  legge
          delle disposizioni dell'ordinamento dello stato  civile  in
          materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; 
                b) modifica e riordino  delle  norme  in  materia  di
          diritto internazionale privato,  prevedendo  l'applicazione
          della  disciplina  dell'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso regolata  dalle  leggi  italiane  alle  coppie
          formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto
          all'estero  matrimonio,  unione  civile  o  altro  istituto
          analogo; 
                c) modificazioni ed  integrazioni  normative  per  il
          necessario  coordinamento  con  la  presente  legge   delle
          disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
          di legge, nei regolamenti e nei decreti. ». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 307 del codice  penale,
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 307. (Assistenza ai partecipi di  cospirazione  o
          di banda armata). - Chiunque, fuori dei  casi  di  concorso
          nel reato o di  favoreggiamento,  da'  rifugio  o  fornisce
          vitto,  ospitalita',  mezzi  di  trasporto,  strumenti   di
          comunicazione  a  taluna  delle  persone  che   partecipano
          all'associazione o alla banda  indicate  nei  due  articoli
          precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
              La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
          continuatamente. 
              Non e' punibile chi commette il fatto in favore  di  un
          prossimo congiunto. 
              Agli effetti della  legge  penale,  s'intendono  per  i
          prossimi  congiunti  gli  ascendenti,  i  discendenti,   il
          coniuge, la parte di un'unione  civile  tra  persone  dello
          stesso sesso, i fratelli,  le  sorelle,  gli  affini  nello
          stesso  grado,  gli  zii  e  i  nipoti:  nondimeno,   nella
          denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli
          affini, allorche'  sia  morto  il  coniuge  e  non  vi  sia
          prole.».